Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Testo vigente dal 8 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225~art1 · fonte del testo