Le domande per l'assegnazione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.
Testo vigente dal 8 aprile 1965
Le domande per l'assegnazione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.
Testo vigente dal 8 aprile 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225~art2 · fonte del testo