Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1232~art2 · fonte del testo