Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 29 dicembre 1967
Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 29 dicembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1232~art2 · fonte del testo