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[1]Le lettere con le quali i commercianti usano scambiare fra loro proposte e accettazioni di affari o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro finche' non occorra di farne uso ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo.

[2]Uguale esenzione e' accordata alla corrispondenza fra commercianti e non commercianti sempreche' abbia per oggetto atti di commercio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art1 · fonte del testo