Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nella denunzia dei beni trasferiti a causa di morte debbono essere compresi anche i crediti verso persone od enti stranieri, i titoli di rendita emessi da Governi esteri, le azioni ed obbligazioni di societa' estere, le obbligazioni e titoli emessi da enti che abbiano sede all'estero.
tolto: Quando nel biennio dal pagamento della tassa sia dimostrato, che, in forza delle leggi straniere sui detti beni, fu pagata, od almeno accertata, una tassa commisurata al loro valore, per la stessa successione, la tassa dovuta nel Regno sara' ridotta, deducendo il valore dei crediti e titoli anzidetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art22 · fonte del testo