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[1]Fermo il disposto dell'art. 22, n. 6 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sono esenti dalle tasse di bollo, anche in caso d'uso, i processi verbali, le deliberazioni e tutti gli atti strettamente necessari alla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela dei minori e degl'interdetti ed alle nomine, dispense, remozioni e surrogazioni dei tutori, protutori, consulenti e curatori anche speciali.

[2]Questa esenzione si estende anche in sede di volontaria giurisdizione alle omolagazioni di quelli fra gli atti indicati al precedente comma che per legge debbono essere omologati

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art14 · fonte del testo