Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Se il prezzo convenuto nei trasferimenti a titolo oneroso e' riputato inferiore di oltre un sesto al valore che l'immobile aveva in comune commercio, al giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia non oltre i novanta giorni dalla data del seguito pagamento.
tolto: I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.
tolto: Nulla e' innovato nei riguardi dei trasferimenti a titolo gratuito; ma, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, il termine per chiedere la stima decorre dall'atto di dilazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art18 · fonte del testo