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Rimangono soggetti alle comuni disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro le lettere di obbligazione, nelle quali si assuma di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale; come pure le lettere portanti ricevute ordinarie o accreditamenti in conto corrente oppure liberazione da obbligazioni di somma, costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art2 · fonte del testo