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[1]La liquidazione della tassa di negoziazione di cui all'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, modificato dall'art. 12 di quella 23 gennaio 1902, n. 25, quando si tratti di titoli non quotati in Borsa nell'anno precedente o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, e' fatta in base ad un certificato peritale rilasciato dal Sindacato dei pubblici mediatori della Borsa di commercio locale, e per le provincie in cui non funziona il detto Sindacato da quello della Borsa piu' prossima alla sede della ditta emittente, e da esibirsi dalla ditta stessa.
[2]Il Sindacato richiesto di rilasciare il certificato peritale, deve procedere per mezzo di uno dei propri componenti alle indagini reputate necessarie ed opportune, inteso il contribuente e l'ufficio finanziario nei modi da stabilirsi col regolamento, e valuta le risultanze di tali indagini, prima di determinare definitivamente in una cifra concreta il valore medio del titolo.
[3]Qualora nel termine di tre mesi dall'intimazione che verra' fatta dal competente ufficio del registro e bollo, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, il contribuente non presenti il certificato peritale, decade dal diritto di valersene, e la liquidazione della tassa si fa sul valore nominale dei titoli, salva la detrazione delle somme non versate.
[4]Rimane pero' alla finanza il diritto di tassare entro il biennio dal pagamento di ciascuna rata semestrale il maggior valore che risultasse dal certificato peritale di cui essa avesse promosso d'ufficio la emissione. Anche nel caso di certificato richiesto d'ufficio, il Sindacato deve procedere giusta la disposizione del precedente comma secondo. 8
[5]Quando il certificato peritale e' domandato dal contribuente, i diritti spettanti al Sindacato di borsa sono a carico del contribuente; sono invece a carico dell'Amministrazione finanziaria quelli dovuti pei certificati da essa richiesti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 1921, n. 1083
8La L. 11 agosto 1921, n. 1083 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 3) che "Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 3. Art. 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509".
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
