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[1]Nella denunzia dei beni trasferiti a causa di morte debbono essere compresi anche i crediti verso persone od enti stranieri, i titoli di rendita emessi da Governi esteri, le azioni ed obbligazioni di societa' estere, le obbligazioni e titoli emessi da enti che abbiano sede all'estero.

[2]Quando nel biennio dal pagamento della tassa sia dimostrato, che, in forza delle leggi straniere sui detti beni, fu pagata, od almeno accertata, una tassa commisurata al loro valore, per la stessa successione, la tassa dovuta nel Regno sara' ridotta, deducendo il valore dei crediti e titoli anzidetti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art22 · fonte del testo