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[1]L'articolo 5 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C, e' riformato come segue:

[2]Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione risultanti da atto pubblico anteriore all'apertura della successione, o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicato posteriormente.

[3]Sono parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del Codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilita' di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

[4]Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quando anche redatte nella forma dell'art. 1323 del Codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino registrate anteriormente all'apertura della successione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art23 · fonte del testo