Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La tassa di bollo di centesimi dieci stabilita per le quietanze e ricevute ordinarie dal n. 8 dell'art. 20 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, e' elevata a centesimi venti senza decimi per le somme superiori alle lire 5,000 fino a lire 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somma, ed a centesimi trenta per le somme eccedenti le lire 10,000.
tolto: Per ogni quietanza o ricevuta ordinaria in contravvenzione, saranno applicate due distinte penali di lire 24 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciata la ricevuta irregolare, l'altra a carico del debitore o di chi per lui l'ha ritirata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art25 · fonte del testo