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[1]La tassa di bollo di centesimi dieci stabilita per le quietanze e ricevute ordinarie dal n. 8 dell'art. 20 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, e' elevata a centesimi venti senza decimi per le somme superiori alle lire 5,000 fino a lire 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somma, ed a centesimi trenta per le somme eccedenti le lire 10,000.

[2]Per ogni quietanza o ricevuta ordinaria in contravvenzione, saranno applicate due distinte penali di lire 24 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciata la ricevuta irregolare, l'altra a carico del debitore o di chi per lui l'ha ritirata.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art25 · fonte del testo