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La tassa di bollo per le cambiali di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. C, e' stabilita in centesimi 10 per le cambiali fino a lire 200, da raddoppiarsi per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi o che si rilascino in bianco.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art26 · fonte del testo