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[1]Salve le esenzioni che siano concesse con espresse disposizioni di legge, i contratti commerciali, pei quali dal Codice di commercio e' richiesta la prova scritta, rimangono soggetti alle disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro anche quando la prova della loro esistenza risulti, anziche' da scritture contrattuali in forma pubblica o privata, da lettere scambiate fra le parti contraenti.

[2]Il trattamento tributario dei contratti di borsa resta regolato dalla legge speciale che li riguarda.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art3 · fonte del testo