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[1]E' aumentata di lire 2, oltre i decimi, la tassa di cui al numero 50, lettera b, della tabella annessa alla legge per le tasse sulle concessioni governative, 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, serie 2ª, per il permesso annuale di portare qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale. La tassa predetta e quella di bollo dovuta sulla licenza potranno essere riscosse con impiego di carta bollata speciale di corrispondente valore.
[2]Le tasse stabilite dal numero 51 della tabella predetta per le licenze annuali relative a strumenti di caccia diversi dal fucile sono aumentate di un quinto.
[3]La tassa stabilita dal numero 18 della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, serie 2ª, e quelle graduali di bollo sulle delegazioni emesse per l'estinzione del prestito, sono sempre applicabili qualunque sia l'ente o consorzio cui il prestito e' concesso. Sui decreti per trasformazione ed unificazione di debiti gia' contratti da provincie, comuni ed altri enti, e' dovuta la sola tassa fissa di lire venti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1154
1Il Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1154 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per il permesso annuale di portare la rivoltella o la pistola, la tassa di cui all'art. 50, lettera b), della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, ed all'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, e' elevata a L. 18 oltre i decimi e l'addizionale".
Testo in vigore dal 1 novembre 1914 al 4 novembre 1915
