Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le soprattasse di tardiva denunzia o registrazione e di tardivo pagamento per le tasse di successione, di registro ed in surrogazione del registro e bollo, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia, la registrazione, ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.
tolto: Nulla pero' e' innovato rispetto alle soprattasse attualmente vigenti per le omissioni di cespiti nelle denunzie, per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, e per l'occultazione di prezzo o valore.
tolto: Le stesse disposizioni si applicano per ogni analoga soprattassa comminata da leggi riguardanti le tasse sugli affari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art31 · fonte del testo