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[1]Le soprattasse di tardiva denunzia o registrazione e di tardivo pagamento per le tasse di successione, di registro ed in surrogazione del registro e bollo, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia, la registrazione, ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.
[2]Nulla pero' e' innovato rispetto alle soprattasse attualmente vigenti per le omissioni di cespiti nelle denunzie, per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, e per l'occultazione di prezzo o valore.
[3]Le stesse disposizioni si applicano per ogni analoga soprattassa comminata da leggi riguardanti le tasse sugli affari.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
