Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le soprattasse di tardiva denunzia o registrazione e di tardivo pagamento per le tasse di successione, di registro ed in surrogazione del registro e bollo, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia, la registrazione, ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

[2]Nulla pero' e' innovato rispetto alle soprattasse attualmente vigenti per le omissioni di cespiti nelle denunzie, per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, e per l'occultazione di prezzo o valore.

[3]Le stesse disposizioni si applicano per ogni analoga soprattassa comminata da leggi riguardanti le tasse sugli affari.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art31 · fonte del testo