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E' stabilito in sei mesi il termine per ricorrere all'autorita' giudiziaria in tutte le controversie riguardanti l'applicazione delle tasse sui trapassi di proprieta' e sugli affari, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte o da prescriversi col regolamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art33 · fonte del testo