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[1]Con decreti Reali da emanarsi, previo parere del Consiglio di Stato, sara' regolata la riscossione dei diritti di cui all'art. 28 e saranno stabilite le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, comprese in esse quelle relative alla determinazione dei modi e delle forme d'annullamento delle marche da bollo e congeneri.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 aprile 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Facta.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art37 · fonte del testo