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Sono soggette al bollo di centesimi 25 oltre i decimi per ogni foglio, le scritture private, contenenti vendite o anche promesse di vendite obbligatorie per ambo le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine od altri prodotti industriali, che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita. La stessa disposizione si applica alle dette scritture, anche fra non commercianti, quando si tratti di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
