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[1]La tassa di bollo, di che nel precedente articolo 4, puo' essere corrisposta o coll'impiego di carta filigranata e bollata o mediante marche od anche per mezzo del bollo straordinario.
[2]Sara' abbuonato il dieci per cento della tassa dovuta sui moduli a stampa o altrimenti impressi, contenenti le ordinarie condizioni della vendita di merci o prodotti, quando le ditte commerciali o industriali, che adoperano tali moduli, ne domandino agli uffici competenti la bollazione allo straordinario col punzone, per un importo non minore di lire dieci di tassa per ciascuna richiesta.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
