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[1]Le private scritture di vendita o promesse di vendita contemplate dall'art. 4, non sono soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo.
[2]In tal caso le scritture sono registrate col pagamento della tassa di centesimi dieci, oltre i decimi, per ogni 100 lire dei corrispettivi pattuiti.
[3]Non sono applicabili a tali scritture gli aumenti di tassa di cui nell'articolo 8 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n.217.
[4]Agli effetti della trascrizione di cui all'articolo 773, n 3 del Codice di commercio, la tassa di cui nel presente articolo si riscuote mediante registrazione del documento che si deposita per la trascrizione, qualora non risulti gia' pagata.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
