Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 292 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La tassa da applicarsi sui conferimenti di beni di qualsiasi natura, esclusi soltanto i beni immobili, e di contratti qualsiansi di locazioni di cose o d'opere, nelle societa' e associazioni, di cui allo art. 77 della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro, e' stabilita nella misura unica di centesimi 15, oltre i decimi, per ogni cento lire di valore imponibile.
tolto: La tassa sul conferimento di beni immobili, compresi in essi gli stabilimenti industriali, e' ridotta a lire una e centesimi venti per ogni cento lire di valore.
tolto: Le tasse di cui ai precedenti capoversi sono applicabili anche alle fusioni di societa'.
tolto: Le trasformazioni di societa' da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del codice di commercio, nonche' quelle di cui al sucessivo art. 229, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni sono soggette alla tassa di lire una per ogni diecimila applicabile su tutto indistamente il patrimonio sociale.
tolto: Le tasse indicate al primo comma del presente articolo si applicano pure all'atto o agli atti, con cui una societa' cooperativa cessa di esser tale, continuando ad esistere in una delle forme prescritte dall'art. 76 del codice di commercio.
tolto: Le assegnazioni di beni immobili ai portatori di azioni emesse da societa' anonime o in accomandita per azioni, in pagamento totale o parziale delle azioni, sono soggette alla tassa di lire tre e centesimi sessanta per ogni cento lire di valore imponibile.
tolto: Nelle altre specie di societa' l'assegnazione di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali e' soggetta alla detta tassa di lire tre e centesimi sessanta, soltanto quando trattasi di immobili che erano stati conferiti nella societa' da uno dei soci e sono assegnati a persona diversa dal conferente, anche se migliorati o trasformati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art8 · fonte del testo