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[1]All'art. 20 della legge e' sostituito il seguente:

[2]«I Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e di case popolari o economiche, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per utilita' pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

[3]«Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, qualora non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'art. 22 della citata legge, domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

[4]«I termini stabiliti dalla legge predetta per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

[5]«Le indennita' di espropriazione di tutti gli immobili occorrenti per la costruzione degli alloggi o delle case popolari o economiche, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.

[6]«Qualora gli atti per la espropriazione siano stati iniziati con le norme di procedura in vigore, dal giorno della pubblicazione della presente legge, potranno essere proseguiti secondo le disposizioni contenute in questo articolo.

[7]«Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.

[8]«Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sara' assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

[9]«Saranno di preferenza liberati dalle servitu' militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche fatte a tenore della presente legge».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art13 · fonte del testo