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[1]All'art. 26 della legge e' sostituito il seguente:

[2]«Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potra' procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni immobili, fatta eccezione pei crediti previsti dalla presente legge, pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art17 · fonte del testo