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[1]All'art. 4 della legge e' sostituito il seguente:
[2]«Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo netto, sia in rapporto alle condizioni edilizie ed igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari o economiche per ammetterle ai benefici della presente legge.
[3]«Nel regolamento saranno inoltre stabilite le norme secondo le quali dovra' essere graduato il valore locativo netto di ciascuna abitazione od appartamento, corrispondente al reddito imponibile ai sensi della legge d'imposta sui fabbricati, depurato anche della spesa di assicurazione contro gl'incendi.
[4]«Le modificazioni recate al valore locativo per una nuova revisione dell'imposta sui fabbricati, non avranno in nessun caso per effetto di far cessare prima del termine i benefici concessi dalla presente legge».
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
