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[1]Alle parole della prima parte dell'art. 5 della legge:
[2]«Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto.....» sono sostituite le seguenti: «Il compratore puo' pagare il debito per l'acquisto.....».
[3]Sono soppressi il secondo e il penultimo capoverso.
[4]Alle parole del terzo capoverso: «si stipula presso Istituti nazionali che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti» sono sostituite le seguenti: «si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita».
[5]In fine dell'articolo e' aggiunto il seguente capoverso:
[6]«L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza».
Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
