Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 166 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'art. 8 della legge e' sostituito il seguente:
tolto: «Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pieta' e Societa' cooperative per le case popolari o economiche e per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.
tolto: «Le disposizioni del citato art. 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Societa' cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri Enti morali e Societa' indicati nel precedente art. 1, entro venti anni dall'attuazione della presente legge ed in conformita' della medesima.
tolto: «Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art8 · fonte del testo