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Il R. Governo ha facolta' di provvedere di autorita' al collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali che si trovano nelle condizioni considerate dall'articolo 7 della legge anzidetta, quand'anche non abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il loro grado. Pero' l'attuazione di questo provvedimento e' subordinata alle seguenti condizioni: una deliberazione del Consiglio dei Ministri se si tratta di vice ammiragli o dell'ispettore generale del Genio navale; il parere favorevole della Commissione suprema d'avanzamento stabilita dall'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, se si tratti di contr'ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata o ufficiali di grado a questi corrispondenti; il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado.
Testo in vigore dal 4 aprile 1904 al 18 giugno 1911
