Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 maggio 1911, n. 472.
Abrogato dal 18 giugno 1911
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Articolo abrogato dalla l. 26 maggio 1911, n. 472.
Abrogato dal 18 giugno 1911
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1904 al 18 giugno 1911. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il R. Governo ha facolta' di provvedere di autorita' al collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali che si trovano nelle condizioni considerate dall'articolo 7 della legge anzidetta, quand'anche non abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il loro grado. Pero' l'attuazione di questo provvedimento e' subordinata alle seguenti condizioni: una deliberazione del Consiglio dei Ministri se si tratta di vice ammiragli o dell'ispettore generale del Genio navale; il parere favorevole della Commissione suprema d'avanzamento stabilita dall'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, se si tratti di contr'ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata o ufficiali di grado a questi corrispondenti; il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 MAGGIO 1911, N. 472
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-27;114~art6 · fonte del testo