[1]Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunzi la presente Convenzione, la denunzia non produrra' i suoi effetti che un anno dopo il giorno in cui essa sia stata notificata al Governo belga, e la Convenzione rimarra' in vigore fra le altre Parti contraenti.
[2]In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti rispettive hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[3]Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addi' 23 settembre 1910.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 20 giugno 1913
