[1]Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunzi la presente Convenzione, la denunzia non produrra' i suoi effetti che un anno dopo il giorno in cui essa sia stata notificata al Governo belga, e la Convenzione rimarra' in vigore fra le altre Parti contraenti.

[2]In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti rispettive hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addi' 23 settembre 1910.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 giugno 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art19 · fonte del testo