[1]La presente Convenzione sara' ratificata.

[2]Scorso un anno, al piu' tardi, a principiare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si mettera' in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore.

[3]Le ratifiche saranno, in tal caso, depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrra' i suoi effetti un mese dopo questo deposito.

[4]Il protocollo restera' aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.

[5]Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi in conformita' delle disposizioni dell'art. 17.

Testo vigente dal 20 giugno 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art18 · fonte del testo