[1]La presente Convenzione sara' ratificata.
[2]Scorso un anno, al piu' tardi, a principiare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si mettera' in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore.
[3]Le ratifiche saranno, in tal caso, depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrra' i suoi effetti un mese dopo questo deposito.
[4]Il protocollo restera' aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.
[5]Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi in conformita' delle disposizioni dell'art. 17.
Testo vigente dal 20 giugno 1913
