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[1]La Cassa centrale di Risparmi e Depositi in Firenze anticipera' al Tesoro, per i fini di cui al precedente articolo, la somma di L. 2,250,000 contro cessione di 35 annualita' di L. 120,049.54 ciascuna, che dovranno ad essa essere corrisposte per L. 86,497,06 dallo Stato e per L. 33,552,48 dal comune di Firenze.

[2]In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verra' inscritta la somma di lire 2.250.000 da ripartirsi in cinque rate come segue:

[3]Esercizio 1919-920, L. 250.000.

[4]Esercizio 1920-921, L. 350.000.

[5]Esercizio 1921-922, L. 450.000.

[6]Esercizio 1922-923, L. 550.000.

[7]Esercizio 1923-924, L. 650.000.

[8]Le suddette rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica, per i corrispondenti esercizi e saranno destinate alla esecuzione dei lavori di cui alla convenzione medesima.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-01-06;28~art2 · fonte del testo