[1]I paesi della Unione per la protezione della proprieta' industriale i quali non hanno preso parte al presente accordo saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda, e nella forma prescritta dalla Convenzione generale.

[2]L'Ufficio internazionale, non appena sara' informato che un paese o una delle sue colonie ha aderito al presente accordo, dirigera' alla Amministrazione di questo paese, in conformita' all'art. 3, una notifica collettiva dei marchi, che, in quel momento, godono della protezione internazionale.

[3]Questa notifica assicurera', per se' stessa, ai detti marchi il beneficio delle precedenti disposizioni sul territorio del paese aderente e fara' decorrere al termine di un anno, entro il quale l'Amministrazione interessata puo' fare la dichiarazione di cui all'art. 5.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~accordo-art11 · fonte del testo