Art. 16 (Convenzione)
[1]I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.
[2]Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.
[3]Essa portera', di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici stipulati con la presente convenzione, e produrra' i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi unionisti, a meno che il paese aderente non abbia indicato una data posteriore.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
