[1]I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.

[2]Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

[3]Essa portera', di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici stipulati con la presente convenzione, e produrra' i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi unionisti, a meno che il paese aderente non abbia indicato una data posteriore.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art16 · fonte del testo