[1]L'ufficio internazionale istituito a Berna sotto il nome di ufficio internazionale per la protezione della proprieta' industriale e' posto sotto l'alta autorita' del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l'ordinamento e ne sorveglia il funzionamento.

[2]L'Ufficio internazionale accentrera' le informazioni di ogni genere relative alla protezione della proprieta' industriale, e le riunira' in una statistica generale, la quale verra' distribuita a tutte le amministrazioni. Esso procedera' agli studi di comune utilita', che interessino l'Unione e redigera' sulla scorta dei documenti, che saranno messi a sua disposizione dalle diverse amministrazioni, un periodico in lingua francese sulle questioni che concernono l'oggetto dell'Unione.

[3]I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall'Ufficio internazionale, saranno distribuiti fra le amministrazioni dei paesi dell'Unione, in ragione del numero dello unita' contributive piu' avanti indicate. Gli esemplari e i documenti supplementari che venissero richiesti cosi' dalle dette amministrazioni, come da Societa' o da privati, saranno pagati a parte.

[4]L'Ufficio internazionale dovra' tenersi di continuo a disposizione dei membri dell'Unione allo scopo di fornir loro, circa le questioni relative al servizio internazionale della proprieta' industriale, le speciali informazioni di cui essi potessero aver bisogno. Esso fara' un resoconto annuale della sua gestione, che sara' comunicato a tutti i membri dell'Unione.

[5]La lingua ufficiale dell'Ufficio internazionale sara' la lingua francese.

[6]Le spese dell'Ufficio internazionale saranno sostenute in comune dai paesi contraenti. Esse, in ogni caso, non potranno superare la somma di sessanta mila franchi all'anno.

[7]Allo scopo di determinare il contributo di ciascuno di questi paesi nella somma totale di spese, i paesi contraenti e quelli che aderissero in seguito all'Unione saranno divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuira' in ragione di un certo numero di unita' e cioe':

[8]UNITA'

[9]1ª classe................. 25

[10]2ª »................. 20

[11]3ª »................. 15

[12]4ª »................. 10

[13]5ª »................. 5

[14]6ª »................. 3

[15]Questi coefficienti saranno moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti in tal modo ottenuta costituira' il numero delle unita' per il quale la spesa totale deve essere divisa. Il quoziente dara' l'ammontare dell'unita' di spesa.

[16]Ogni paese contraente indichera', al momento della sua accessione, la classe nella quale desidera di essere inscritto.

[17]Il Governo della Confederazione svizzera vigilera' sulle spese dell'Ufficio internazionale, fara' le anticipazioni necessarie e compilera' il conto annuale, che sara' comunicato a tutte le altre amministrazioni.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art13 · fonte del testo