[1]Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili ad ogni prodotto che porti falsamente, come indicazione di provenienza, il nome di una localita' determinata, quando questa indicazione sara' unita ad un nome commerciale fittizio o assunto con intenzione fraudolenta.

[2]E' considerato come parte interessata ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio di questo prodotto e che risieda, sia nella localita' falsamente indicata come luogo di provenienza, sia nella regione dove questa localita' e' situata.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art10 · fonte del testo