Art. 10 (Convenzione)
[1]Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili ad ogni prodotto che porti falsamente, come indicazione di provenienza, il nome di una localita' determinata, quando questa indicazione sara' unita ad un nome commerciale fittizio o assunto con intenzione fraudolenta.
[2]E' considerato come parte interessata ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio di questo prodotto e che risieda, sia nella localita' falsamente indicata come luogo di provenienza, sia nella regione dove questa localita' e' situata.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
