[1]Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine, sara' ammesso al deposito e protetto tal quale negli altri paesi dell'Unione.

[2]Tuttavia potranno essere rifiutati o invalidati.

[3]1° I marchi che sono di natura tale da offendere diritti acquisiti da terzi nel paese dove la protezione e' reclamata.

[4]2° I marchi sprovvisti di ogni carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio per designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o quelli che siano divenuti d'uso comune nel linguaggio corrente o nelle abitudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione e' reclamata.

[5]Nell'apprezzamento del carattere distintivo di un marchio dovra' tenersi conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio.

[6]3° I marchi che sono contrari alla morale o all'ordine pubblico.

[7]Sara' considerato come paese d'origine il paese in cui il depositante ha il suo stabilimento principale.

[8]Se questo stabilimento principale non e' situato in uno dei paesi dell'Unione sara' considerato come paese d'origine quello al quale appartiene il depositante.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art6 · fonte del testo