[1]Ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, od un nome commerciale, sara' sequestrato alla importazione in quelli fra i paesi dell'Unione, nei quali questo marchio o questo nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

[2]Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, il sequestro sara' sostituito col divieto di importazione.

[3]Il sequestro sara' ugualmente eseguito nel paese dove avra' avuto luogo pubblicazione illecita, o nel paese dove sara' stato importato il prodotto.

[4]Il sequestro avra' luogo su domanda, sia del pubblico ministero, sia di qualunque altra autorita' competente, sia di una parte interessata, privato o societa', in conformita' alla legislazione interna di ciascun paese.

[5]Le autorita' non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

[6]Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, ne' il divieto d'importazione, ne' il sequestro nell'interno, queste misure saranno sostituite con le azioni e con i mezzi che la legge di questo paese accorderebbe in simile caso ai nazionali.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art9 · fonte del testo