I paesi contraenti accorderanno, in conformita' alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilita', ai disegni o modelli industriali, come pure ai marchi di fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno nelle Esposizioni internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio d'uno di essi.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art11 · fonte del testo