Art. 11 (Convenzione)
I paesi contraenti accorderanno, in conformita' alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilita', ai disegni o modelli industriali, come pure ai marchi di fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno nelle Esposizioni internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio d'uno di essi.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
