Art. 12 (Convenzione)
[1]Ciascuno dei paesi contraenti si obbliga di istituire un ufficio speciale della proprieta' industriale ed un deposito centrale per la comunicazione al pubblico dei brevetti d'invenzione, dei modelli d'utilita', dei disegni o modelli industriali o dei marchi di fabbrica o di commercio.
[2]Questo ufficio pubblichera', in quanto sia possibile, un periodico ufficiale.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
