• a)chi avra' fatto regolarmente il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, d'un modello di utilita', d'un disegno o modello industriale, d'un marchio di fabbrica o di commercio in uno dei paesi contraenti, o il suo avente causa, godra', per eseguire il deposito negli altri paesi, e sotto riserva dei diritti dei terzi, di un diritto di priorita' entro i termini qui sotto stabiliti;
  • b)in conseguenza il deposito ulteriormente fatto in uno degli altri paesi dell'Unione prima che siano spirati tali termini, non potra' essere invalidato da fatti compiuti nell'intervallo, ossia in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio;
  • c)i termini di priorita' sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilita', e di quattro mesi per i disegni e modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio;
  • d)chiunque vorra' valersi della priorita' di un deposito precedente, dovra' fare una dichiarazione nella quale siano indicati la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese determinera' in qual momento, al piu' tardi, questa dichiarazione dovra' esser fatta. Queste indicazioni saranno citate nelle pubblicazioni provenienti dall'Amministrazione competente, particolarmente nei brevetti e nelle relative descrizioni. I paesi contraenti potranno esigere, da chi ha fatto una dichiarazione di priorita', la presentazione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc....), depositata precedentemente, certificata conforme dall'Amministrazione che l'avra' ricevuta. Tale copia sara' esente da ogni legalizzazione. Si potra' richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data del deposito, rilasciato dalla stessa Amministrazione, e da una traduzione.

[2]Altre formalita' non potranno essere richieste per la dichiarazione di priorita' all'atto del deposito della domanda. Ciascun paese contraente determinera' le conseguenze della omissione delle formalita' stabilite nel presente articolo, senza che queste conseguenze possano eccedere la perdita del diritto di priorita';

  • e)ulteriormente altre giustificazioni potranno essere richieste.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art4 · fonte del testo