I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti godranno, in tutti gli altri paesi dell'Unione, per cio' che concerne i brevetti di invenzione, i modelli d'utilita', i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, il nome commerciale, le indicazioni di provenienza, la repressione della concorrenza sleale, dei benefizi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali. In conseguenza, essi avranno la stessa protezione di questi ultimi e lo stesso ricorso legale contro ogni lesione dei loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai nazionali. Nessun obbligo di residenza o di stabilimento nel paese, dove la protezione e' reclamata, potra' essere imposto agli appartenenti all'Unione.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art2 · fonte del testo