Art. 2 (Convenzione)
I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti godranno, in tutti gli altri paesi dell'Unione, per cio' che concerne i brevetti di invenzione, i modelli d'utilita', i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, il nome commerciale, le indicazioni di provenienza, la repressione della concorrenza sleale, dei benefizi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali. In conseguenza, essi avranno la stessa protezione di questi ultimi e lo stesso ricorso legale contro ogni lesione dei loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai nazionali. Nessun obbligo di residenza o di stabilimento nel paese, dove la protezione e' reclamata, potra' essere imposto agli appartenenti all'Unione.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
