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Le disposizioni di legge concernenti le tariffe delle strade ferrate federali varranno anche per il traffico dei viaggiatori e delle merci tra l'Italia e le stazioni della ferrovia del San Gottardo. Resta inteso che le sopratasse presentemente in vigore su questa ferrovia non saranno aumentate.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~accordo-art2 · fonte del testo