Art. 1 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Piena e intera esecuzione e' data ai seguenti atti internazionali firmati a Berna addi' 13 ottobre 1909, relativi al riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera: a) Convenzione principale tra l'Italia, la Germania e la Svizzera; b) Processo verbale finale; c) Accordo tra l'Italia e la Svizzera; le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 4 ottobre 1913.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~approvazione-art1 · fonte del testo