Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. 202 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: II.- ACCORDO ITALO-SVIZZERO.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e il Consiglio federale della Confederazione Svizzera desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo e che riguardano specialmente l'Italia e la Svizzera, hanno risolto di concludere un accordo ad a tale scopo hanno nominato come Plenipotenziari:
tolto: SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA:
tolto: Sua Eccellenza il signor marchese Cusani Confalonieri, inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Regno d'Italia presso la Confederazione svizzera,
tolto: IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:
tolto: Il signor Deucher, Presidente della Confederazione, e i signori Consiglieri federali Comtesse e Forrer, i quali dopo aver scambiato i lori pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:
tolto: Art. 1.
tolto: Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall'Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di la' di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli art. 11 e 12 della detta Convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.aggiunto: Accordo-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~accordo-art1 · fonte del testo