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[1]Per quanto riguarda la tariffa di favore per gli agrumi, le strade ferrate federali stabiliranno una nuova tariffa eccezionale con riduzione della base di tassa da centesimi 11 a centesimi 7,4 per tonnellata-chilometro di tariffa. L'entrata in vigore di questa tariffa e' fissata al 1° novembre 1909.

[2]Per il transito sulla linea del San Gottardo sara' mantenuta la tassa chilometrica attuale di centesimi 6,5.

[3]La tassa di spedizione non subira' variazioni.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~accordo-art3 · fonte del testo