Art. 2 (Approvazione)
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[1]Al testo francese degli Atti approvati colla presente legge e' unita, e sara' contemporaneamente pubblicata, la relativa traduzione italiana.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 marzo 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di San Giuliano - Tedesco - Sacchi - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009
