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Le Alte Parti contraenti faranno tutto il possibile per facilitare, in vista dell'interesse comune, il traffico fra la Germania e l'Italia, e a tale scopo esse cercheranno di assicurare sulla ferrovia del San Gottardo il trasporto dei viaggiatori, delle merci e degli effetti postali nel modo piu' regolare, piu' comodo, piu' rapido e piu' economico possibile.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art4 · fonte del testo